1. Che cos'è la vigilanza preventiva?
    Il sistema istituito del Regolamento di esecuzione n. 670 del 28 aprile 2016 della Commissione Europea che permette il monitoraggio delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici originari da Paesi extra-Ue.
  2. Come viene applicata in Italia?
    L’Autorità nazionale competente per il rilascio dei “documenti di vigilanza” è il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Commerciale, DIV. III – Viale Boston, 25, 00144 Roma).
  3. E’ previsto un limite/una quota massima alle importazioni dei prodotti oggetto di vigilanza?
    No, il Regolamento UE non prevede limiti o quote alle importazioni dei prodotti sottoposti a tale regime.
  4. Quali sono i Paesi extra-UE interessati dalla vigilanza preventiva?
    Tutti i Paesi extra-Ue, esclusi Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
  5. Sono previste soglie minime sotto le quali non è necessario il documento di vigilanza?
    Si, per le importazioni inferiori a 2500 Kg non è richiesto il documento di vigilanza preventiva.
  6. Quando entra in vigore il sistema di vigilanza preventiva?
    Il sistema sarĂ  operativo a partire dalle 00.00 del 3 giugno 2016.
  7. E’ prevista una scadenza del sistema di vigilanza introdotta con il Regolamento 670/2016?
    Si, il sistema si applica fino al 15 maggio 2020.
  8. Quali sono i tempi per il rilascio del documento di vigilanza preventiva?
    Il Regolamento UE indica che il documento di vigilanza "è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore nell'Unione”.
  9. Come deve essere effettuata la richiesta del documento di vigilanza?
    La richiesta può essere effettuata direttamente tramite il portale dedicato sul sito del MiSE (SIVA), oppure compilando il modulo prestampato disponibile presso l’ufficio competente (Direzione Generale per la Politica Commerciale, DIV. III – Viale Boston, 25, 00144 Roma), oppure inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo …..
  10. Quale documentazione a corredo del modulo conforme deve presentare l’azienda?
    Il Regolamento 670/2016 indica che il richiedente deve presentare "le prove commerciali dell’intenzione di importare, quali una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro-forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l’importare presenta un certificato di produzione rilasciato dall’acciaieria produttrice."

    Il Comunicato MISE del 05.05.2016 afferma che "alla domanda deve essere allegata una copia del contratto di vendita o di acquisto o della fattura pro-forma. Tale documentazione deve essere presentata in originale o in copia autenticata."

    Tuttavia l’importatore richiedente può anche trasmettere la documentazione in copia fotostatica allegata ad una Dichiarazione sostitutiva di certificazione compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa.
  11. Quali informazioni identificative della merce devono essere indicate nel documento di vigilanza?
    1. La denominazione commerciale
    2. Il codice TARIC (10 cifre)
    3. L’origine e la provenienza delle merci
    4. Merce di PRIMA o SECONDA scelta
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